(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    L'Art.  9  della  legge  regionale  19 novembre  2003,  n.  20 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  In sede di prima applicazione della presente legge, il bando
di  cui  al  comma  3, del medesimo Art. 4, nonche' i piani di azione
triennale  e  annuale  di  cui  al precedente Art. 4, comma 1, devono
essere  approvati  rispettivamente  entro  sessanta  e novanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.

      Catanzaro, 23 febbraio 2004

                            CHIARAVALLOTI