(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'Art. 9 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 e' sostituito dal seguente: «1. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al comma 3, del medesimo Art. 4, nonche' i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente Art. 4, comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro sessanta e novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 23 febbraio 2004 CHIARAVALLOTI